Statuto

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT STUDIO EVOLUTION

II giorno 31 agosto 2011 alle ore 08,30 presso la sede della costituenda Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Studio Evolution a Scorzè (VE) in via E. Ferrari n. 20/a7 si sono riuniti:

– Lucrezia Libralesso

– Monica Nisato

– Francesca Pulliero

– Alberto Targhetta

I presentì, con la qualifica di “soci fondatori” convengono quanto segue:

Art. 1

I predetti signori dichiarano di costituire l’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Studio Evolution. Lo statuto stabilisce che l’adesione è libera. Il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci. Le cariche sono elettive e non vi è scopo di lucro.

Art. 2

I presenti costituendi deliberano che l’Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede a Scorze (VE) in via E. Ferrari n. 20/a.

Art.3

La durata dell’associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4

L’associazione è retta dall’alt. 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente atto costitutivo e dalle norme dello statuto sociale che si allega come allegato a) al presente atto per formare parte integrante ed essenziale. I presenti dichiarano di avere già in precedenza letto lo statuto, di conoscerlo ed all’unanimità lo approvano.

Art. 5

In deroga a quanto previsto dallo statuto, per assicurare l’avviamento della vita dell’associazione, si stabilisce che il Consiglio Direttivo a partire dalla data odierna e per il periodo di tre anni sia composto dalla sig.ra Libralesso Lucrezia, presidente, dalla sig.ra Monica Nisato, vice presidente, dalla sig.ra Francesca Pulliera, segretario e dal sig. Alberto Targhetta consigliere.

Gli eletti e le elette dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalle norme e dai regolamenti in materia.

Art. 6

II primo esercizio si chiuderà il 31 agosto 2012.

Art. 7

Tutte le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell’associazione. Il presente atto è letto ed approvato in ogni sua parte dai seguenti signori che lo sottoscrivono:

PRESIDENTE Sig.ra Lucrezia Libralesso

VICE PRESIDENTE Sig.ra Monica Nisato

SEGRETARIO Sig.ra Francesca Pulliero

CONSIGLIERE Sig. Alberto Targhetta

 

Allegato “a”

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT STUDIO EVOLUTION

 

Articolo 1 – Costituzione

Come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto contemplato dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede a Scorze (VE) in via E. Ferrari n. 20/a, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Studio Evolution.
È prevista la possibilità di aprire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

Articolo 2

L’associazione può svolgere attività nei settori: sport, musica, cultura e ricreazione senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro, aderendo a Federazioni sportive nazionali e simili, Enti di promozione sportiva e di promozione sociale ed Organizzazioni aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) atte ad agevolare il conseguimento delle sue finalità, accettandone lo statuto e l’ordinamento sportivo e iscrivendosi al registro nazionale istituito dal CONI.

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Le sue attività sono espressione di volontà democraticamente espressa, di solidarietà e di pluralismo. La durata dell’associazione è illimitata e le attività sono rivolte a tutte le persone dall’età prescolare agli anziani, siano esse abili o no al movimento ed alle persone diversamente abili.

Articolo 3 – Scopi

A titolo esemplificativo e non tassativo, lo scopo dell’associazione è:

a) favorire l’estensione, la diffusione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, sia come didattica sia come pratica, per soci atleti inclini allo sviluppo della pesistica, della cultura fisica della kick boxing e della pallavolo. Potranno essere avviati e formati soci atleti inclini alla ginnastica, al movimento aerobica, il tutto con o senza l’ausilio di attrezzi ed al fitness in generale;

b) gestire e promuovere attività che nel loro contesto prevedano la realizzazione di incontri che abbiano sia una componente teorica sia una filosofica per la diffusione dell’importanza dello sport; sostenere la pratica dello sport come patrimonio del benessere;

e) organizzare corsi/ raduni, gare, competizioni, manifestazioni, incontri, stage, seminari, laboratori di approfondimento e soggiorni formativi e la gestione, l’edizione e la diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, siti Internet, vademecum e/o ogni pubblicazione connessa all’attività sportiva, educativa e ricreativa del mondo sportivo;

d) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, sia didattica sia pratica, per l’avvio, il perfezionamento e l’aggiornamento nelle attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con gli enti locali, regionali, statali, pubblici e privati, rivolto agli istruttori, ai tecnici, ai dirigenti, agli associati i della A.S.D ma anche a terzi;

e) gestire o possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo d’impianto sportivo, sia immobile sia mobile da mettere a disposizione del propri soci. Prendere o dare sponsorizzazioni e contributi sia ad enti pubblici sia privati, prestare servizi o fare accordi con altri enti, associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;

f) gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri soci per la somministrazione d’alimenti e bevande che diventi il punto di ristoro, d’incontro ed il luogo dove sono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere sportivo – ricreativo, anche in occasione di manifestazioni;

g) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

h) porre in essere attività di natura commerciale (es. prendere o dare prestazioni pubblicitarie e/o sponsorizzazioni, promuovere spettacoli, ecc…) in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti non commerciali.

Articolo 4 – Associati

II numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutte le persone fisiche d’ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno d’età. Per i soci d’età inferiore sarà richiesto il consenso dì chi esercita la potestà genitoriale. Possono aderire all’associazione anche altri Enti e/o Associazioni che né condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli. E’ vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

È necessario che tutti i richiedenti siano dotati e mantengano una irreprensibile condotta morale, leale, civile e sportiva e che siano espressione di rettitudine sportiva.

Articolo 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti norme ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
  2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali: a tal fine la richiesta di adesione è accompagnata dalla sottoscrizione del regolamento dell’A.S.D effettuata direttamente dal socio maggiorenne o, per il socio minore d’età, dalla sottoscrizione degli esercenti la potestà genitoriale;
  3. consentire il trattamento dei dati personali per fini istituzionali come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni.

E’ compito del Consiglio Direttivo dell’associazione valutare in merito all’accettazione o meno della domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro soci, da diritto immediato ad acquisire la qualifica di associato o più semplicemente denominato “socio” ed a ricevere la tessera sociale. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea del soci.

Articolo 6

Qualora si manifestino motivi d’incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’associazione, entro trenta giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei soci.

Articolo 7

I soci hanno diritto di frequentare gli spazi dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa con modi stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo, ed hanno il diritto di esprimere il proprio voto durante le assemblee. I soci con la domanda d’iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso la sede dell’associazione.

Articolo 8

I soci sono tenuti:

  1. al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi relativi alle attività svolte dall’associazione (c.d. contributi associativi);
  2. all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie in occasione di eventi sportivi o attività particolari di volta in volta approvati dall’assemblea.

Articolo 9 – perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica dì socio avviene per recesso, per esclusione e per mancato rinnovo della quota associativa.

a) recesso

II socio può recedere dall’associazione mediante lettera scritta, da inviarsi con raccomandata A.R. presso la sede sociale e con effetto da tale comunicazione. Il recesso sarà annotato nel libro dei soci. Per i soci minorenni la comunicazione dovrà essere fatta da chi né esercita la potestà genitoriale.

b) esclusione

I soci sono esclusi dall’associazione per i seguenti motivi;

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione ovvero, se nel corso dell’esercizio sociale non mantengano una condotta conforme al principi enunciati nell’ultimo paragrafo dell’articolo 4. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L’esclusione sarà operativa dall’annotazione nel libro soci. I soci esclusi per morosità potranno, in seguito ad una nuova domanda nei modi previsti dall’articolo 5, essere riammessi pagando una nuova quota associativa. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

e) mancato rinnovo della quota associativa

II mancato rinnovo della quota associativa annuale entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale comporta la perdita della qualifica di socio.

Articolo 10 – Patrimonio associativo

II patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
  2. dalle quote associative, dai contributi associativi, dal contributi volontari, dai contributi integrativi straordinari, alle erogazioni, dalle liberalità o lasciti diversi;
  3. dagli avanzi dì gestione, dagli accantonamenti e dai fondi di riserva. Tutte le quote ed i contributi associativi potranno essere versati in quote frazionate cicliche o mensili.

Articolo 11

Le somme versate per le quote associative e per la tessera non sono rimborsabili, rivalutabili, né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 12 – Bilancio o Rendiconto Economico – Finanziario

II bilancio o rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre 11 bilancio da presentare all’assemblea dei soci. Il bilancio deve essere presentato all’assemblea entro il 30 dicembre dello stesso anno.

Articolo 13

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge. L’eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva e per iniziative di carattere sportivo, culturale, assistenziale, per nuovi impianti o ammodernamento delle attrezzature.

Articolo 14 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

e) II Presidente.

Articolo 15 – Assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee dei soci sono sia ordinarie sia straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali dell’associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Articolo 16 – Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, nel periodo che va dal 1 settembre al 30 dicembre. L’assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto dì voto. Essa:

  1. approva le linee generali del programma d’attività per l’anno sociale;
  2. elegge il Consiglio Direttivo;
  3. approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
  4. approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’art. 13 del presente statuto;
  5. decade sui ricorsi presentati dagli interessati ai sensi degli artt. 6 e 9;
  6. ripristina la compagine minima del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.22;
  7. delibera circa le attività commerciali connesse;
  8. delibera sulle attribuzioni dei poteri.

Articolo 17 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria è convocata:

  1. tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Presidente lo reputi necessario;
  2. ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto;
  3. ogni volta ne faccia richiesta l’organo di controllo o commissione verifica bilanci (se presente);
  4. l’assemblea nei casi di cui ai n. 2) e 3) dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui è richiesta. Essa delibera :
    1. – sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento;
    2. – sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione.

Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessario il voto della maggioranza di almeno tre/quinti dei soci aventi diritto al voto presenti al sodalizio.

Articolo 18 – Quorum costitutivo

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza di metà più uno del soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. La seconda convocazione dovrà avere luogo almeno un’ora dopo la prima.

Articolo 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti. Alle votazioni partecipano tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio potrà essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale non potrà essere portatore di più di una delega. Ai fini della partecipazione all’assemblea, copia della delega scritta dovrà essere fatta pervenire con idoneo mezzo di comunicazione presso la sede dell’associazione almeno cinque giorni prima a quello dì svolgimento dell’assemblea.

Articolo 20

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente. La nomina del Segretario è fatta dai Presidenti dell’Assemblea. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sul libro dei verbali delle assemblee.

Articolo 21 – Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo è composto di un minimo di n. 3 consiglieri ad un massimo di n. 9, compreso il Presidente, di soci maggiorenni e in regola coi pagamento della quota associativa e regolarmente tesserati alla Federazione od Ente di appartenenza. Dura in carica tre anni e tutti i consiglieri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non possono percepire compensi di alcun tipo per l’incarico svolto, e non possono ricoprire analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva o federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza del loro incarico.

Articolo 22

II Consiglio elegge tra i propri componenti nominati dall’assemblea ordinaria dei soci, il Presidente e il Vice Presidente, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri sull’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti In carica devono convocare l’assemblea per ripristinare la compagine direttiva.

Articolo 23

II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare. Sarà cura del Presidente convocare tutti i consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente, Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sul libro dei verbali del consiglio direttivo.

Articolo 24

Sono compiti del Consiglio Direttivo;

  1. deliberare circa le domande di ammissione a socio;
  2. verificare la corretta tenuta dei libri sociali (es: verbali assemblee, verbali Consiglio Direttivo, libro soci);
  3. assicurarsi sia fatta una sostanziale trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economici – finanziari annuali. Tali documenti, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione;
  4. assicurarsi sia rispettata la normativa vigente in materia di privacy;
  5. redigere i programmi d’attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
  6. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  7. redigere il bilancio o rendiconto economico- finanziario;
  8. compilare i progetti per l’impiego degli avanzi di gestione da sottoporre all’assemblea;
  9. stabilire quote e contributi associativi per il finanziamento delle attività dell’associazione;
  10. formulare il regolamento Interno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  11. deliberare circa la riammissione, la sospensione; e l’espulsione dei soci;
  12. favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione;
  13. aprire conti correnti bancali intestati all’associazione;
  14. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale.

Articolo 25 – Il presidente

II Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso d’assenza o d’impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ai Vice Presidente. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni II Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Scioglimento dell’associazione

Articolo 26

In caso di scioglimento, l’assemblea delibera, con la maggioranza e con i modi previsti dagli artt. 17 e 18 del presente statuto, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altro ente od associazione che per statuto persegua le medesime finalità sportive o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art, 3 comma 190 della L. 23/12/96 m. 662r e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Organo di controllo

Articolo 27

L’assemblea dei soci può decidere facoltativamente la nomina di un apposito organo di controllo, ovvero una commissione che verifica bilanci o rendiconti economìco-finanziari. E’ composto di tre membri anche non soci, eletti dall’assemblea e dura in carica tre anni. È data la possibilità alla commissione verifica bilanci o rendiconti economico-finanziari di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti e sarà necessario alla prima assemblea ordinaria far eleggere o confermare il nuovo componente dell’organo di controllo.

L’organo di controllo provvede all’esame dei bilanci o rendiconti economìco-finanziari redatti dal Consiglio direttivo. Riferisce all’assemblea, con il supporto di una breve relazione illustrativa sulla quale sono in sintesi riportati i criteri applicati per la redazione del bilancio ed eventuali negligenze riscontrate nella gestione. I membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e all’assemblea che hanno per ordine del giorno punti che prevedono discussioni su bilanci o rendiconti economìco-finanziari. La carica di membro dell’organo di controllo è incompatibile con guelfa di Consigliere. L’organo di controllo ovvero commissione verifica bilanci o rendiconti economìco-finanziari, sarà istituita solo in caso di particolari esigenze.

Clausola compromissoria

Articolo 28

Per qualsiasi controversia, i soci s’impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto di due membri nominati dalle parti più un terzo di comune accordo.

Disposizione finale

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge ed in mancanza decide l’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 17 del presente statuto.